Regolamento›Capo III
Art. 34
In vigore dal 3 giu 1924
Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato.
Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-34