Regolamento›Capo III
Art. 29
In vigore dal 3 giu 1924
I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a) e b) dell' sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.
Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito, nè estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali.
La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati dev'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi.
I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati od affidati ad uscieri per ragione di servizio, se non in quanto abbiano omesso di adoprare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a norma delle speciali discipline d'ordine e servizio interno.
I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera c) dell' rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-29