Regolamento›Capo III
Art. 26
In vigore dal 3 giu 1924
In ciascun ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro deve essere un impiegato del ruolo organico della stessa amministrazione.
In casi eccezionali e col consenso del ministro delle finanze tale incarico presso i ministeri può essere affidato a un funzionario del ruolo delle ragionerie centrali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-26