RegolamentoCapo III

Art. 24

In vigore dal 3 giu 1924
Ciascun inventario per i beni di cui alle lettere a) e b) dell' deve presentare: a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti; b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura e specie; c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie; d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso; e) il valore. I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto vengono descritti in separati inventari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-24

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