Regolamento›Capo III
Art. 24
119 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Ciascun inventario per i beni di cui alle lettere a) e b) dell' deve presentare:
a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;
b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura e specie;
c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;
d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;
e) il valore.
I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto vengono descritti in separati inventari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-24