RegolamentoCapo III

Art. 20

In vigore dal 3 giu 1924
I beni mobili dello Stato si distinguono come segue: a) mobili destinati al servizio civile governativo cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili; b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da guerra per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica; c) diritti ed azioni che a norma del Codice civile sono considerati conte beni mobili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-20

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