Regolamento›Capo III
Art. 21
In vigore dal 3 giu 1924
Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.
I titoli e valori facenti parte del patrimonio dello Stato sono amministrati dal ministero delle finanze anche quando il reddito relativo sia destinato a scopi che rientrino nella competenza di altri ministeri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-21