RegolamentoCapo III

Art. 16

In vigore dal 3 giu 1924
Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo comma dell' del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto materiale. Gli stessi regolamenti dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi e delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo della contabilità patrimoniale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-16

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