Regolamento›Capo III
Art. 11
In vigore dal 3 giu 1924
I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) la estensione;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati;
h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;
i) la durata di tale destinazione.
I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-11