Art. 11
RegolamentoCapo III

Art. 11

106 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualità; b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile; c) i titoli di provenienza; d) la estensione; e) il reddito; f) il valore fondiario approssimativo; g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati; h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati; i) la durata di tale destinazione. I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.
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