Regolamento›Capo III
Art. 6
In vigore dal 3 giu 1924
I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in disponibili e non disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-6