Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 3 giu 1924
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
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I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del Codice civile.
Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni, esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del bilancio del ministero delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-1