RegolamentoCapo II

Art. 4

In vigore dal 9 ott 2010
L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso per la parte relativa a ciascuna provincia, è conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza che ad essa incombe. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 MARZO 2010, N. 66.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo