Art. 4
RegolamentoCapo II

Art. 4

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In vigore dal 9 ott 2010
L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso per la parte relativa a ciascuna provincia, è conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza che ad essa incombe. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 MARZO 2010, N. 66.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-4