RegolamentoCapo III

Art. 9

In vigore dal 3 giu 1924
Si considerano non disponibili quei beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico o governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato. Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-9

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Art. 9 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo