Regolamento›Capo III
Art. 10
In vigore dal 3 giu 1924
Per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si osservano le prescrizioni dei successivi a 35 salvo quanto è disposto dal Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce il provveditorato generale dello Stato, e dalle relative norme regolamentari.
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