Regolamento›Capo III
Art. 12
In vigore dal 3 giu 1924
I diritti, le servitù e le azioni, che, a norma del Codice civile, sono considerati come beni immobili, sono annotati negl'inventari e nè registri di consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non riguardino immobili demaniali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-12