Art. 12
RegolamentoCapo III

Art. 12

107 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I diritti, le servitù e le azioni, che, a norma del Codice civile, sono considerati come beni immobili, sono annotati negl'inventari e nè registri di consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non riguardino immobili demaniali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-12