RegolamentoCapo III

Art. 13

In vigore dal 3 giu 1924
Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al ministero delle finanze. Il complesso di tali registri, unitamente agli inventari di cui all' costituisce l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali. L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle intendenze di finanza. Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati in servizio governativo è comunicato dal ministero delle finanze alle amministrazioni da cui il servizio dipende. Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla ragioneria generale dello Stato ed un altro alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-13

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Art. 13 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo