RegolamentoCapo III

Art. 17

In vigore dal 3 giu 1924
Gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono conservati presso il ministero delle finanze, e presso quello degli affari esteri, a cura del quale e di concerto col ministero delle finanze saranno tenute in evidenza le variazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-17

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Art. 17 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo