RegolamentoCapo III

Art. 7

In vigore dal 3 giu 1924
Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile. Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono. Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, pei materiali fuori d'uso, è disposto dall' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-7

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Art. 7 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo