Regolamento›Capo III
Art. 7
In vigore dal 3 giu 1924
Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile.
Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.
Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, pei materiali fuori d'uso, è disposto dall' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-7