Regolamento›Capo II
Art. 3
In vigore dal 3 giu 1924
L'inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni.
L'inventario di tali beni è fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono addetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-3