Art. 21
RegolamentoCapo III

Art. 21

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In vigore dal 3 giu 1924
Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti. I titoli e valori facenti parte del patrimonio dello Stato sono amministrati dal ministero delle finanze anche quando il reddito relativo sia destinato a scopi che rientrino nella competenza di altri ministeri.
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