RegolamentoCapo III

Art. 27

In vigore dal 3 giu 1924
Gl'inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario e dal funzionario dell'amministrazione locale che dà la consegna, ed autenticati dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale. L'amministrazione centrale, l'amministrazione locale ed il consegnatario conservano uno dei detti esemplari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-27

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Art. 27 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo