Art. 27
RegolamentoCapo III

Art. 27

122 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gl'inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario e dal funzionario dell'amministrazione locale che dà la consegna, ed autenticati dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale. L'amministrazione centrale, l'amministrazione locale ed il consegnatario conservano uno dei detti esemplari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-27