Regolamento›Capo III
Art. 32
In vigore dal 3 giu 1924
I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.
Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobilie di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'uffizio cui il consegnatario è addetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-32