RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 36

In vigore dal 3 giu 1924
Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-36

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Art. 36 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo