RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 41

In vigore dal 3 giu 1924
Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1º Quando gl'incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 2° Per l'acquisto di cose la cui produzione è garentita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3º Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4° Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 5° Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 6° E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli a 40 del presente regolamento. Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-41

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Art. 41 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo