Art. 34
RegolamentoCapo III

Art. 34

129 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato. Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'.
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