Regolamento›Capo II
Art. 51
In vigore dal 3 giu 1924
I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-51