RegolamentoCapo II

Art. 62

In vigore dal 3 giu 1924
Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese suddette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-62

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Art. 62 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo