Regolamento›Capo III
Art. 65
In vigore dal 3 giu 1924
L'avviso d'asta deve indicare:
1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;
2° l'oggetto dell'asta;
3° la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;
4° il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;
5° gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;
6° i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;
7° il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;
9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.
10° se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-65