RegolamentoCapo V

Art. 121

In vigore dal 8 nov 2001
Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto... sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi servizi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-121

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Art. 121 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo