RegolamentoCapo IV

Art. 116

In vigore dal 3 giu 1924
La Corte dei conti, nel comunicare al Parlamento l'elenco dei contratti di cui all' della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti e se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione privata, per appalto concorso o a trattativa privata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-116

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Art. 116 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo