Art. 116
RegolamentoCapo IV

Art. 116

298 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
La Corte dei conti, nel comunicare al Parlamento l'elenco dei contratti di cui all' della legge, indica di ciascun contratto l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti e se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a licitazione privata, per appalto concorso o a trattativa privata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-116