RegolamentoCapo IV

Art. 113

In vigore dal 3 giu 1924
Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione, può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari. L'autorità delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-113

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Art. 113 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo