Regolamento›Capo V
Art. 122
343 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.
La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-122