Art. 117
RegolamentoCapo IV

Art. 117

299 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Allorchè i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-117