Regolamento›Capo IV
Art. 110
292 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni:
1° la data del contratto;
2° il cognome e il nome del contraente o la ditta;
3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altro oggetto del contratto;
4° la somma intiera, che importa il contratto stipulato;
5° il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivante dal contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-110