RegolamentoCapo IV

Art. 107

In vigore dal 3 giu 1924
I ministri e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti verificano la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti stipulati coi capitoli d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite. Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del consiglio di Stato, è necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-107

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Art. 107 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo