Regolamento›Capo IV
Art. 102
In vigore dal 3 giu 1924
Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-102