RegolamentoCapo IV

Art. 100

In vigore dal 3 giu 1924
L'Ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio. I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-100

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Art. 100 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo