Regolamento›Capo IV
Art. 100
In vigore dal 3 giu 1924
L'Ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.
I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-100