Regolamento›Capo IV
Art. 96
In vigore dal 3 giu 1924
I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-96