Regolamento›Sez. II
Art. 92
In vigore dal 3 giu 1924
La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-92