RegolamentoSez. II

Art. 90

In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di cui al n. 6 dell' del presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-90

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Art. 90 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo