RegolamentoCapo III

Art. 85

In vigore dal 3 giu 1924
Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete, come verrà determinato e pubblicato nell'avviso. Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta è designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-85

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Art. 85 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo