RegolamentoCapo III

Art. 86

In vigore dal 3 giu 1924
Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-86

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Art. 86 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo