RegolamentoSez. II

Art. 91

In vigore dal 3 giu 1924
Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell' della legge, presentano il progetto di lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito. L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una Commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-91

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Art. 91 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo