Regolamento›Capo III
Art. 87
In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-87