RegolamentoCapo IV

Art. 97

In vigore dal 3 giu 1924
Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto è stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-97

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Art. 97 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo